60 giorni per impugnare un licenziamento. Le nuove regole
Scritto da Luisa Adani in Normativa/Leggi | Permalink
Dal 31 dicembre 2011 diventano efficaci le disposizioni del Collegato lavoro (legge n. 183/10) che stabiliscono un nuovo termine di decadenza per contestare i licenziamenti. In base alle nuove disposizioni, a pena di nullità, la denuncia va fatta entro 60 giorni e deve essere seguita necessariamente dalla presentazione del ricorso al giudice o dalla richiesta del tentativo di conciliazione nei successivi 270 giorni. Una volta spirato questo termine, il licenziamento non è più impugnabile. Lo chiarisce l’avvocato Gabriele Fava.
Secondo quanto previsto dal collegato lavoro il tentativo di conciliazione obbligatorio fino al 23 novembre 2010 è diventato facoltativo, quindi il lavoratore può adire direttamente il giudice, senza adire preventivamente agli organi preposti alla conciliazione.
La nuova procedura di impugnazione del licenziamento, alla luce di quanto appena esposto, prevede un doppio passo obbligatorio:
► prima andrà fatta l’impugnazione, entro 60 giorni;
► poi il deposito del ricorso in tribunale entro i successivi 270 giorni.
Il lavoratore che non segue questo rito e/o non rispetta i termini, non potrà esperire una successiva azione giudiziaria per far dichiarare illegittimo il suo licenziamento.
Le disposizioni in commento, secondo quanto previsto dalla legge n. 183/2010, si applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento, nonché alle seguenti ipotesi:
► ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;
► al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;
► al trasferimento ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;
► all’azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.
Secondo quanto previsto dall’articolo 32, inoltre, le disposizioni in commento si applicano anche:
► ai contratti di lavoro a termine in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del collegato lavoro, con decorrenza dalla scadenza del termine;
► ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore collegato lavoro;
► alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento;
► in ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dall’articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.
Con il decreto Milleproroghe (dl n. 225/10 legge 10/11) l’efficacia dei termini di cui si è detto era stata rinviata al 31 dicembre 2011. Alla norma originaria è stato aggiunto il comma 1-bis: “in sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all’articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo relative al termine di 60 giorni per l’impugnazione del licenziamento acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011”.
L’effetto del Milleproroghe si esplicava sulla parte di disposizione che prevede l’inefficacia dell’impugnazione del licenziamento che non sia seguita, entro il termine di 270 giorni, dal deposito del ricorso in tribunale.
L’altra parte della norma che stabilisce il termine di 60 giorni per impugnare il licenziamento, invece, era già in vigore.









































